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Omessa la previa indicazione dei costi della sicurezza? È esclusione dalla gara

Una sentenza del Tar Lazio (Sentenza Sez. III-bis, 20/05/2014, n. 5309) ha accolto il ricorso di un’impresa partecipante a una gara d’appalto che aveva ritenuto illegittima la non esclusione di una concorrente “colpevole di omessa previa indicazione dei costi per la sicurezza”.

La sentenza ha evidenziato che nelle gare d’appalto l’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza, in virtù degli artt. 86, comma 3-bis, e art. 87, c. 4, del DLgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) costituisce un adempimento direttamente imposto dalla legge”* al punto che, anche a fronte dell’eventuale mancata previsione, nella gara, di una specifica ipotesi di esclusione, le citate disposizioni normative devono ritenersi immediatamente precettive ed idonee ad etero integrare le regole procedurali”**.

Nel documento del Tar si legge che “sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture”, la non indicazione dei costi per la sicurezza nell’offerta fanno ritenere la stessa (offerta, Nda) “ incompleta sotto un profilo di particolare rilevanza, alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti“… in quanto “impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa….con il corollario che la sanzione per tale omissione non può che essere l’esclusione dalla gara”.

Se, poi, nel fatto esaminato dal Tar “ il servizio appaltato atteneva a prestazioni di carattere prettamente “intellettuale” con conseguente esonero, per quanto riguarda gli obblighi dell’amministrazione appaltante, dell’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 26 del TU 81/08***, la circostanza “non esimeva l’impresa appaltatrice dal valutare esplicitamente la sussistenza di profili di interesse in tema di salute e sicurezza del personale sul luogo di lavoro (ad es. i rischi per la salute connessi all’utilizzo di strumenti informatici), anche al fine di escludere la necessità di sostenere costi specifici”.

La sentenza ha anche considerato che “il Capitolato d’oneri e disciplinare di gara … prevedeva espressamente, all’art.12, che qualsiasi onere relativo al rispetto della normativa vigente a tutela dei lavoratori, anche sotto il profilo previdenziale e della sicurezza, fosse posto a carico dell’aggiudicatario, con esonero totale dell’amministrazione anche per eventuali ipotesi di infortunio di qualsiasi genere anche per attività svolte nei locali dell’amministrazione procedente, con la conseguenza che tali costi avrebbero dovuto senz’altro essere computati nell’ambito del rischio specifico della concorrente”.

Quanto alla dimostrazione del rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, per il Tar Lazio “tale dimostrazione non risulta fornita” (pur in presenza dell’espresso obbligo e a pena di esclusione ex art. 31, Ulteriori cause di esclusione dalla procedura)… così da potersi ritenere del tutto insufficiente la mera attestazione della “regolarità nei confronti delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

* Cons. Stato – Sez. V, 29.02.2012, n. 1172.
** Cfr., tra le altre, la sentenza Tar Lazio Roma – Sez. 1, 17-10-2012, n. 8522.
*** Da considerarsi strumento deputato unicamente ad indicare le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo esclusivamente i c.d. “rischi da interferenze” tra i propri lavoratori e quelli dell’Impresa appaltatrice e prevederne i relativi costi della sicurezza.

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