Con l’esame delle disposizioni in materia di istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione (cap. IV) continua la serie di interventi di commento della Direttiva 2013/59/Euratom.
“Gli Stati membri stabiliscono un quadro legislativo e amministrativo appropriato che assicuri l’erogazione di un’adeguata istruzione, formazione, trasmissione di informazioni in materia di radioprotezione, a tutte le persone le cui funzioni richiedano competenze specifiche nel campo della radioprotezione. Le attività di formazione e informazione sono ripetute a intervalli appropriati e sono documentate.
Dovranno, inoltre, essere poste in essere azioni di istruzione, formazione e riqualificazione delle figure di esperti in radioprotezione e specialisti in fisica medica, dei servizi di medicina del lavoro e servizi di dosimetria, e degli addetti incaricati della radioprotezione, in relazione al tipo di settore al quale sono rivolte le misure di sicurezza.
Così l’art.14, al quale fanno seguito l’elenco degli obblighi dei responsabili delle zone controllate, tra i quali quello di informare i lavoratori esposti, in merito:
a) ai rischi sanitari da radiazione connessi con la loro attività di lavoro;
b) alle procedure di radioprotezione generali e alle precauzioni da adottare;
c) alle procedure di radioprotezione e alle precauzioni connesse con le condizioni operative e di lavoro esistenti sia nella pratica in generale, sia in ogni tipo di postazione di lavoro o di mansione cui i lavoratori possono essere assegnati;
d) alle parti pertinenti dei piani e delle procedure di intervento in caso di emergenza;
e) all’importanza di rispettare le prescrizioni tecniche, mediche e amministrative.
L’esercente responsabile deve inoltre garantire che la formazione comprenda specifiche prescrizioni sulla gestione sicura e sul controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività.
L’informazione e la formazione appropriate sui rischi da radiazioni devono, inoltre, essere attivate a favore di lavoratori potenzialmente esposti a sorgenti come i grandi depositi e i più importanti impianti di riciclaggio dei rottami metallici (art. 16) e a favore dei lavoratori addetti all’emergenza e indicati in un piano di intervento di emergenza o in un sistema di gestione delle emergenze (art. 17).
Un articolo a parte, il 18, è dedicato al settore dell’esposizione medica e alla necessità di “un’adeguata istruzione, informazione e formazione teorica e pratica ai fini delle pratiche medico-radiologiche, nonché di adeguata competenza in materia di radioprotezione” seguite dal riconoscimento dei relativi diplomi, certificati o qualifiche formali.
Su questa linea, si dovranno:
- promuovere l’introduzione di un corso di radioprotezione nei piani di studio di base di medicina e odontoiatria;
- organizzare, nell’ambito dell’istruzione e formazione continua, corsi di formazione riguardanti l’impiego clinico di nuove tecniche e le pertinenti prescrizioni in materia di radioprotezione.
Continua martedì 4 febbraio 2014: sorveglianza medica.
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