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Radiazioni ionizzanti, alcune definizioni per capire la nuova direttiva Euratom

Il capitolo 4 della direttiva del Consiglio Ue 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti (pubblicata il 17 gennaio sulla Gazzetta europea) contiene le definizioni utili per la comprensione delle disposizioni che dovranno essere applicate dagli Stati dell’Ue entro il 6 febbraio 2018.

Ne riporto alcune, quelle che ritengo essenziali per la comprensione sia del significato che la direttiva assume in generale, sia, per quanto qui possibile, del valore tecnico delle singole disposizioni.

Radiazioni ionizzanti: onde elettromagnetiche e particelle capaci di causare, direttamente o indirettamente, la ionizzazione degli atomi e delle molecole dei
materiali che attraversano (nell’attraversare la materia, queste radiazioni riescono a sottrarre, in virtù della loro energia, elettroni dagli atomi o molecole…). “ L’uomo è da sempre esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale (raggi cosmici, prodotti di decadimento dei cosiddetti nuclidi primordiali, ecc.). A partire dalla fine del diciannovesimo secolo le radiazioni ionizzanti sono state utilizzate per scopi medici e industriali, e ciò ha comportato la possibilità di un’accresciuta esposizione da parte dei lavoratori che le utilizzano e della popolazione in generale. Ciò nonostante, il corretto impiego delle radiazioni ionizzanti, effettuato nel rispetto delle norme vigenti e in base alle attuali possibilità tecniche, fornisce vantaggi assai superiori rispetto agli eventuali danni sanitari che potrebbe determinare”*.

Danni alla salute: gli effetti deleteri clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti e la cui comparsa è immediata o tardiva e, in quest’ultimo caso, probabile ma non certa.

“Gli eventuali danni per la salute sono rappresentati principalmente dai danni somatici stocastici, cioè dalla accresciuta probabilità di contrarre, per gli esposti, patologie quali leucemie e tumori solidi… (la probabilità di contrarre la patologia è correlata all’entità dell’esposizione).

Altra tipologia di danno è rappresentata dai danni genetici stocastici (il danno consiste nell’accresciuta probabilità di aborti spontanei e malattie ereditarie in seguito all’esposizione a radiazioni ionizzanti delle cellule della linea germinale dei genitori).

Danni meno frequenti sono i danni somatici deterministici (patologie a carico dell’individuo irradiato che sono tanto più gravi quanto l’esposizione è stata maggiore (ad esempio sindrome acuta da irradiazione, radiodermite, cataratta, ecc.)”*.

Sorgente radioattiva: una sorgente di radiazioni in cui è incorporato materiale radioattivo allo scopo di sfruttarne la radioattività.

Sostanza radioattiva: qualsiasi sostanza che contiene uno o più radionuclidi, la cui attività o concentrazione di attività non possono essere trascurate sotto il profilo della radioprotezione.

Esposizione: la condizione di essere esposti a radiazioni ionizzanti emesse da una sorgente al di fuori dell’organismo (esposizione esterna) o all’interno dell’organismo (esposizione interna); per esposizione della popolazione si intende, invece, l’esposizione di singole persone, escluse le esposizioni professionali o mediche. 

Dose assorbita: è la quantità di radiazione assorbita da un corpo e si misura in gray.

Lavoratori esposti: persone, lavoratori autonomi o dipendenti, sottoposte a un’esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dalla Direttiva e che possono ricevere dosi superiori ad uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l’esposizione della popolazione.

Il personale sanitario esposto a radiazioni ionizzanti è quello che lavora nei reparti di:

  • radiologia e radioterapia;
  • medicina nucleare;
  • emodinamica cardiovascolare;
  • ortopedia (sala gessi e sala operatoria);
  • endoscopia digestiva;
  • endoscopia urologica;
  • anestesia.

Può essere occasionalmente esposto il personale sanitario che presta assistenza a pazienti sottoposti ad accertamenti diagnostici e/o terapeutici che prevedono l’impiego di radiazioni ionizzanti.

Zona sorvegliata: zona sottoposta a sorveglianza ai fini della protezione contro le radiazioni ionizzanti.

Misure correttive: la rimozione di una sorgente di radiazione, la riduzione della sua portata (in termini di attività o di quantità) o l’interruzione delle vie di esposizione ovvero la riduzione del loro impatto, al fine di evitare o ridurre le dosi alle quali altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di esposizione esistente.

*Fonte Inail, Canale sicurezza.

Continua martedì 28 gennaio 2014: Stati membri.

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