I lavoratori a domicilio devono essere adeguatamente formati ma il datore di lavoro non è tenuto a somministrare loro le conoscenze relative ai corsi di primo soccorso e di antincendio ed emergenza. Lo ha chiarito la Commissione interpelli del Ministero del lavoro il 24 ottobre, secondo la quale a questi lavoratori va comunque fornita una formazione adeguata conforme all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Perché? Perché il domicilio non è considerato luogo di lavoro*.
Le disposizioni del Titolo II, Luoghi di lavoro, del TU 81/08 non si applicano quindi al domicilio presso il quale i lavoratori svolgono le prestazioni concordate con il datore di lavoro, così come non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
c) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
Normativa lavoro a domicilio
Vale la pena inoltre di ricordare che la L. 877/73** prevede tre ipotesi in cui è espressamente vietato ricorrere al lavoro a domicilio:
- lavorazioni che comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;
- azienda interessata a programmi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per un periodo di un anno dall’adozione dell’ultimo provvedimento;
- azienda che, dopo aver ceduto a terzi macchinari ed attrezzature, continui la medesima lavorazione affidandola a lavoratori a domicilio.
*Art. 62 del TU 81/08: “…… si intendono per luoghi di lavoro… i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
** Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
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