L’art. 57 del TULPS prevede che “senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d’artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E inoltre “è vietato sparare mortaretti e simili apparecchi”. E ancora, “gli spari, le esplosioni e le accensioni…. non possono compiersi che in un luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni… È obbligatoria l’assistenza della forza pubblica…”.
A proposito dei fuochi d’artificio (nella classificazione dell’articolo 82 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS, gli artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti sono esplosivi di IV categoria), la Polizia di Stato ha riproposto, anche in occasione delle prossime festività, di fine anno le Guide adottate nel 2006, secondo le quali:
“tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere sulla confezione un’etichetta completa che deve riportare: gli estremi del provvedimento del Ministero dell’interno che ne autorizza il commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice il Paese di produzione e l’importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive (tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente) e una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso, che devono essere seguite attentamente dall’utilizzatore;
– i prodotti privi di un’etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi fuochi proibiti, non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento”. E sono proprio questi prodotti i maggiori responsabili dei frequentissimi incidenti che occupano le cronache di fine anno.
La sicurezza nelle attività di produzione, di deposito e di vendita di prodotti esplosivi fa riferimento a un articolato quadro normativo. Qui ricordo che le fabbriche, i depositi, gli esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti sono soggetti al controllo dei Vigili del fuoco in quanto attività individuate ai numeri 24 e 25 dell’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite di controllo di prevenzione incendi, allegato al D.M. 16.2.1982.
Le attività di cui al n. 24 dell’elenco sono quelle degli stabilimenti e degli impianti ove si producono, si impiegano o si detengono sostanze esplodenti classificati come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS. La periodicità dei controlli dei VVFF è di 3 anni. Nel n. 25 dell’elenco sono indicate le attività degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti (la periodicità della visita dei VVFF è di 6 anni).