Il Garante della privacy per un uso corretto della videosorveglianza. L’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, a meno che la loro installazione non sia richiesta da esigenze organizzative e produttive oppure non sia resa opportuna dalla necessità di garantire la sicurezza del lavoro.
Peraltro, l’installazione e l’uso degli strumenti di videosorveglianza in azienda dovranno essere preceduti da un accordo con le rappresentanze sindacali, in mancanza del quale sarà l’Ispettorato del lavoro competente:
- A effettuare un sopralluogo per verificare, in particolare, se l’angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dalla legge;
- A indicare le prescrizioni da osservare e le modalità d’uso degli impianti.
In ogni caso non è ammessa l’installazione di questi impianti nei luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o nei locali non destinati al lavoro (bagni, spogliatoi, docce, locali degli armadietti, locali per la pausa o la ricreazione).
Ed è proprio perchè non rispettavano lo Statuto dei lavoratori, che il Garante per la Privacy ha recentemente bloccato le videoriprese di una webcam installata all’interno di un negozio. La telecamera era stata sistemata per ragioni di sicurezza ma l’azienda non aveva tenuto conto delle norme che vietano il controllo a distanza dei dipendenti. Infatti, il Garante è intervenuto dopo la segnalazione di un’addetta alle vendite e ha accertato che, oltretutto, nei locali non erano stati apposti cartelli per segnalare la presenza della webcam.
I lavoratori, ma in genere i cittadini anche fuori dall’ambiente di lavoro, devono sempre e comunque essere informati se un’area è sottoposta a videosorveglianza. Va detto infine, che in osservanza del codice per la privacy, la conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo.