Andrà in vigore il 28 luglio il Decreto del Ministero del lavoro dell’11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle seguenti attrezzature (sono elencate nell’Allegato VII al TU 81/08):
- Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC);
- Sollevamento persone (Gruppo SP);
- Gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR);
- Generatori di vapore d’acqua;
- Tubazioni (gas, vapori, liquidi);
- Generatori di calore a combustibile solido, liquido o gassoso per impianti;
- Centrali di riscaldamento ad acqua;
- Forni per industrie chimiche e simili.
Qui di seguito la sintesi essenziale della procedura da seguire:
La Ditta interessata dà immediata comunicazione all’INAIL dell’utilizzo di una delle attrezzature speciali; l’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. La Ditta chiede all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche; la Ditta chiede all’ ASL competente l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.
La Ditta mette a disposizione del verificatore il personale occorrente e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni. La documentazione relativa alle verifiche viene conservata nel sito in cui viene utilizzata la speciale attrezzatura.
Nel caso di cessazione dell’esercizio e l’eventuale trasferimento di proprietà delle attrezzature speciali, la Ditta lo deve comunicare alla INAIL territoriale.
Con il decreto dell’11 aprile si sono anche definiti i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono effettuare le verifiche periodiche.
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