I medici che svolgono l’attività di medico competente hanno l’obbligo di comunicare al Ministero della salute il possesso dei titoli e dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività, titoli e requisiti che sono fissati dal TU 81/08 sulla sicurezza sul lavoro.
Sulla base delle comunicazioni pervenute il Ministero:
- Elabora l’elenco nazionale dei medici competenti che viene tenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria;
- provvede all’aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
Gli ultimi elenchi sono aggiornati sono divisi per Regione.
Se i medici appartengono all’Arma dei carabinieri, alla Polizia o alla Guardia di finanza, per essere abilitati all’attività di medico competente devono avere svolto la stessa attività nel settore del lavoro per almeno quattro anni (Decreto legislativo 106/2009) ( leggi anche Chiarimenti sul Medico Competente che esercita nelle Forze Armate).
Altra prescrizione, invece, per i medici che hanno la specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale e un’”anzianità di servizio” come medico competente di almeno un anno dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del TU 81/08. Infatti, il Decreto 15 novembre 2010 impone loro di “seguire un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno, costituito da un numero di crediti formativi universitari pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente”.