Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) è stato istituito – con ritardo, peraltro, rispetto alla scadenza originariamente prevista dal TU 81/08 – allo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare, per valutare, l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori. Di quali lavoratori? Di quelli iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici.
Ma il Sinp è stato voluto anche per “indirizzare le attività di vigilanza”, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi. Per ottenere il risultato ci si avvarrà anche di specifici archivi integrati e si ricorrerà alla creazione di banche dati unificate.
La gestione tecnica ed informatica del SINP spetterà all’ INAIL che, per la tenuta della documentazione, completamente digitale, userà le “modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema” indicate all’art. 53 del TU sulla sicurezza sul lavoro.
L’osservanza delle modalità prescritte produrrà i benefici della migliore conservazione dei dati che, essendo riferiti alla salute della persona, sono considerati particolarmente sensibili dal Codice per il trattamento dei dati personali (Dlgs 196/2003):
- L’accesso alle funzioni del sistema sarà consentito solo ai soggetti espressamente abilitati dal datore di lavoro per la loro esecuzione;
- la validazione delle informazioni inserite sarà consentito solo da soggetti responsabili, in funzione della natura dei dati (le operazioni sui dati saranno univocamente riconducibili” ai soggetti che le hanno effettuate);
- le modifiche dei dati potranno essere solo aggiuntive alle informazioni memorizzate.
Le informazioni saranno conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e saranno difese da adeguati programmi di protezione e di controllo contro i codici virali.
Con la creazione del Sistema viene abolito il registro degli infortuni. Ma le aziende con lavoratori subordinati o soggetti ad essi equiparati (es., le scuole) sono ancora soggette alla tenuta del registro infortuni, e ciò fino all’entrata in vigore di un decreto interministeriale contenente le norme tecniche di funzionamento e le regole per il trattamento dei dati.
Vale la pena di ricordare che l’infortunio va registrato se supera almeno un giorno; che il registro va vidimato; che, in caso di aziende o enti con più unità produttive è sufficiente un unico registro degli infortuni se le unità sono ubicate nel territorio di competenza della stessa azienda sanitaria locale; che una ditta artigianale senza dipendenti non ha l’obbligo della vidimazione del registro.