Nella procedura di riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto si deve escludere:
- che l’Inail agisca come organo tecnico dell’Inps;
- ma anche che l’attività dello stesso Inail possa qualificarsi come quella di un ausiliario;
- e ancora che possa farsi riferimento, per tale attività dell’Inail, alla categoria della responsabilità c.d. da contatto sociale “considerato che, in sostanza, la certificazione Inail … è essa stessa atto munito di una sua autonoma valenza procedimentale”.
Per questi motivi, con la sentenza n. 68 del 20.02.2014, la Corte di Appello di Genova ha escluso la responsabilità dell’Inps nel caso in cui l’Inail abbia compiuto errori nelle proprie certificazioni o le abbia revocate.
Nel testo della sentenza si ricorda che con L. 257/1992, all’art. 13, c. 8, viene riconosciuta al lavoratore subordinato esposto all’amianto, in presenza di determinati requisiti e condizioni, la rivalutazione della contribuzione. Su domanda del lavoratore viene avviato un procedimento amministrativo che si conclude con l’accoglimento o la reiezione della domanda da parte dell’Inps. Tale procedimento prevede un intervento dell’Inail al quale è demandata la certificazione relativa all’esposizione dannosa.
In presenza di un lungo contenzioso* tra enti previdenziali e lavoratori (questi ultimi, con il riconoscimento della supercontribuzione vedono incrementata quantitativamente la loro contribuzione e quindi la conseguente prestazione pensionistica), si è ripetuta la circostanza che l’Inail in un primo momento abbia rilasciato certificazioni di esposizione, salvo poi revocarle, dando luogo così a un crescendo di malcontento molto diffuso.
Nel caso esaminato, il Giudice di prima istanza aveva accolto il ricorso del lavoratore che aveva impugnato per tardività la revoca della certificazione dell’Inail condannando l’Inps al risarcimento del danno da quantificarsi in separata sede. La Corte invece esclude ogni colpa dell’Inps “in quanto l’Inps sulla base dell’assetto normativo che regola la fattispecie … non può discostarsi da quanto certificato dall’Inail nel riconoscere (o, poi, non riconoscere, al momento dell’annullamento) i benefici per esposizione ad amianto…”.
Il Giudice aveva escluso la legittimazione passiva dell’Inail “in quanto tale ente interveniva nel procedimento di accertamento dei requisiti amianto….. solo come organo tecnico, mentre i provvedimenti consequenziali ed il rapporto sostanziale faceva capo all’Inps…”. Di diverso avviso la Corte d’Appello di Genova che, con la sentenza del gennaio scorso, ha considerato che “la certificazione dell’Inail non poteva più essere riguardata, in ipotesi, come mero contributo alla formazione della volontà tecnica dell’Inps, ma è divenuta atto munito di una sua autonoma valenza procedimentale”.
* …Cass. 28 giugno 2001, n. 8859, Cass. 25 febbraio 2002, n. 2677…