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Nuovo OT24 per ottenere dall’Inail l’oscillazione di prevenzione 2014

Con il modello OT24 le aziende che hanno introdotto nella propria organizzazione interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro chiedono all’Inail l’oscillazione di prevenzione e cioè la riduzione del premio dovuto e versato annualmente all’Istituto.

Per il 2014, il modello della domanda, da presentarsi entro il febbraio 2015, è stato modificato nella versione pubblicata in questi giorni su www.inail.it.

Occorre ricordare, in proposito, che:

  • con il Decreto 12 dicembre 2000 il Ministero del Lavoro aveva approvato le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle quattro gestioni (industria, artigianato, terziario, altre attività);
  • lo stesso decreto aveva subito modifiche nel dicembre 2010* in ordine all’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività**.

L’”oscillazione” modificata per il 2014 prevede che “per le imprese che hanno fino a 10 lavoratori all’anno la riduzione è del 30%; per quelle che hanno da 11 a 50 dipendenti è del 23%; per quelle da 51 a 100 18%; da 101 a 200 15%; da 201 a 500 12%; oltre 500 7%”.

Per ottenere la riduzione del tasso dovuto, le imprese dovranno: 1) aver eseguito programmi di miglioramento nel corso del 2013; 2) essere in possesso del Durc; 3) essere in possesso dei prerequisiti in materia di disposizioni obbligatorie per la prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. L’oscillazione per prevenzione, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal dm 24/10/2007 (Durc).

Il provvedimento dell’Inail di accoglimento della domanda di riduzione del tasso “è adottato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

  • strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio;
  • caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
  • modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
  • livello di informazione e formazione dei lavoratori;
  • stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione”.

* Decreto del Ministero del Lavoro 03.12.2010.
** “Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’Inail, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro… può applicare al datore di lavoro … una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al cinque per cento o al dieci per cento, in relazione al numero dei lavoratori – anno”.

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