Con il modello OT24 le aziende che hanno introdotto nella propria organizzazione interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro chiedono all’Inail l’oscillazione di prevenzione e cioè la riduzione del premio dovuto e versato annualmente all’Istituto.
Per il 2014, il modello della domanda, da presentarsi entro il febbraio 2015, è stato modificato nella versione pubblicata in questi giorni su www.inail.it.
Occorre ricordare, in proposito, che:
- con il Decreto 12 dicembre 2000 il Ministero del Lavoro aveva approvato le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle quattro gestioni (industria, artigianato, terziario, altre attività);
- lo stesso decreto aveva subito modifiche nel dicembre 2010* in ordine all’oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività**.
L’”oscillazione” modificata per il 2014 prevede che “per le imprese che hanno fino a 10 lavoratori all’anno la riduzione è del 30%; per quelle che hanno da 11 a 50 dipendenti è del 23%; per quelle da 51 a 100 18%; da 101 a 200 15%; da 201 a 500 12%; oltre 500 7%”.
Per ottenere la riduzione del tasso dovuto, le imprese dovranno: 1) aver eseguito programmi di miglioramento nel corso del 2013; 2) essere in possesso del Durc; 3) essere in possesso dei prerequisiti in materia di disposizioni obbligatorie per la prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. L’oscillazione per prevenzione, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal dm 24/10/2007 (Durc).
Il provvedimento dell’Inail di accoglimento della domanda di riduzione del tasso “è adottato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio;
- caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
- modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
- livello di informazione e formazione dei lavoratori;
- stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione”.
* Decreto del Ministero del Lavoro 03.12.2010.
** “Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’Inail, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro… può applicare al datore di lavoro … una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al cinque per cento o al dieci per cento, in relazione al numero dei lavoratori – anno”.