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Infortunio non risarcibile se avvenuto lontano dal posto di lavoro

In caso di infortunio del lavoratore che si è allontanato dal posto di lavoro per ragioni estranee al servizio non si ha causa  nè occasione di lavoro e quindi l’infortunio non va risarcito. Perchè non è scaturito dal lavoro.

La Cassazione, con la sentenza 10734/2011, ha infatti espresso che “in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative”.

Infatti, nell’allontanamento del dipendente  si ha:

  • “Un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive” dell’azienda presso cui lavora;
  • “un atto diretto alla soddisfazione di impulsi meramente personali” che lo hanno portato in ambiente diverso dal posto di lavoro;
  • “mancanza (nell’atto che ha causato l’infortunio, ndr) di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Nel caso giudicato (una guardia giurata era rimasta accidentalmente ferita da un colpo di pistola partito dall’arma del collega con il quale si era trattenuto a parlare allontanandosi dalla guardiola, pur restando nelle vicinanze), la Cassazione ha valutato che si era determinato “il venir meno del vincolo di occasionalità lavorativa che è condizione imprescindibile per configurare la responsabilità del datore di lavoro”.

La nozione di occasione di lavoro è contenuta nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e comprende “tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, e anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa…, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’unico limite del rischio elettivo” (Cass. 17/12/2007 n. 26560).

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