Per i lavoratori che alla data del 22 giugno 2013 risultano:
- cessati per mobilità;
- titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
sono valide ed efficaci, ai fini pensionistici, le certificazioni Inail di esposizione all’amianto.
Così la Direzione centrale pensioni dell’Inps, che con la circolare 164 del 29 novembre ha informato le proprie Direzioni territoriali in merito all’applicazione dell’art. 42–quater della legge 98/2013, n. 98, di conversione del decreto legge n. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia)*.
Secondo la disposizione, che è entrata in vigore dal 21 agosto 2013, inoltre, “i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”. In questo caso i benefici in questione decadono, “con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite…”.
*“Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento del benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5)”.
Info: circolare n.164 29 novembre 2013.