Il Capo I del Titolo IV del TU 81/08, all’art 88 Campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, ha subito una modificazione con l’inserimento della lettera g-bis) nell’elenco del punto 2 che qui sotto viene riprodotto.
“a) Lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali
b) lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) lavori svolti in mare;
g) attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile”.
La lettera g-bis aggiunge all’elenco anche “i lavori relativi a:
- impianti elettrici;
- reti informatiche, gas, acqua;
- condizionamento e riscaldamento,;
- piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi” (ma non devono esporre i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI, che contiene l’Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, art. 100 del TU 81/08).
La modifica dell’art. 88 si completa con l’aggiunta del comma 2-bis che prevede l’applicabilità delle disposizioni del titolo IV a spettacoli e fiere, le cui particolari esigenze formeranno oggetto di un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.
Continua martedì 24 settembre: modifiche articolo 3 TU.
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