La Commissione interpelli del Ministero del lavoro ha pubblicato nell’interpello n.26 del 31 dicembre 2014 un parere sull’applicazione del DI del 18/04/2014, il cosiddetto Decreto capannoni.
Prima questione. Nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione/l’ampliamento/la ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all’art. 67 del TU* si deve considerare “in aggiunta alla notifica preliminare di cui all’art. 99 dello stesso TU?** Oppure, continua la richiesta, i cantieri temporanei e mobili … sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica?”.
Per la Commissione occorre distinguere. Con il decreto del 18/04/2014 vengono individuate le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio secondo con i contenuti elencati nel modello unico nazionale allegato al decreto stesso.
L’obiettivo di questa notifica, alla quale è tenuto il datore di lavoro, “è di informare l’organo di vigilanza sulla attivazione di nuovi lavori nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro”.
Diversa la funzione della notifica prevista dall’art. 99 del TU** che ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni”.
Per questo, conclude la Commissione “la notifica preliminare ex art. 99 non sostituisce la comunicazione richiesta dall’art. 67”.
La seconda parte dell’interpello. Qual è l’organo di vigilanza competente per territorio al quale fare riferimento? La risposta. “In applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del TUS per Organo di vigilanza competente per territorio si intende l’ASL”.
* “Devono essere comunicati all’Organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti”.
** La notifica deve essere resa dal committente o dal responsabile dei lavori.
Info: interpello 26/2014 applicazione Decreto capannoni
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