L’art. 5 della L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) stabilisce: 1) che i datori di lavoro pubblici e privati dei seguenti settori a) trasporto aereo, b) trasporto marittimo, c) trasporto terrestre, d) edilizia* e) impianti a fune, f) autotrasporto, g) miniere; non sono obbligati ad assumere persone appartenenti alle categorie cd protette**.
2) che per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per 1000 la procedura di esonero (prevista al punto 1, Nda) è sostituita da un’autocertificazione (…)”.
La materia del punto 2) ha formato oggetto l’interpello (n. 4/2015 pubblicato nella serie del 6 marzo 2015) dell’Associazione nazionale dei comuni, ANCI, che ha chiesto se la procedura di esonero “debba intendersi riferito anche agli enti pubblici”.
La risposta della Commissione è stata che la previsione dell’autocertificazione “non può intendersi riferita agli enti pubblici, in quanto il testo fa esplicito riferimento alle aziende, contrariamente a quanto avviene anche in altre parti dello stesso art. 5 (della 68/1999, ndr), in cui il legislatore ha preso espressamente in considerazione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici”.
* “Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori, è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”.
** Art. 1 della 689/1999.
Info: interpello 4/2015 su personale tasso rischio Inail superiore 60 per mille
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