Interpelli 15 novembre 2012 Ministero del Lavoro. La CSIT – Confindustria, servizi innovativi e tecnologici – insieme alla Federbingo e l’Ascob (Associazione dei Concessionari del Bingo), hanno chiesto il parere della Commissione interpelli sulla possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati ai fumatori.
Più in particolare i tre soggetti hanno chiesto che “sia confermato che la normativa in essere ammetta la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, naturalmente nel presupposto che siano rispettate le seguenti condizioni:
- i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P. C. M. del 23 dicembre 2003(*);
- la presenza dei dipendenti deve essere temporanea;
- il datore di lavoro deve rispettare gli obblîghi imposti dal TU 81/08 in materia di tutela dalla salite e della sicurezza neî luoghi di lavoro”.
Per la Commissione interpellata la normativa vigente sulle sale per fumatori prevede che in questi locali “sia possibile la temporanea presenza di lavoratori addetti a specifiche mansioni”. Tuttavia, per conseguire a pieno l’obiettivo della tutela della salute e della sicurezza degli operatori soggetti a svolgere la propria attività nei locali riservati ai fumatori, “il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal TU 81/08, tra i quali è “preliminare la valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti”.
La Interpelli ha richiamato in proposito la circolare del Ministero della salute del 17.12.2004, che ha individuato le tipologie di locale chiusi, aperti a utenti o al pubblico dove “è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003”.
Il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività. Tuttavia il c. 3 dell’ art. 51 della 3/2003(**) afferma che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. “Se ne deduce – osserva la riposta della Commissione -che negli esercizi dove è prestata la sommînistrazione di cibi o bevande non può essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori”.
(*) Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”, il cui allegato 1 si occupa dei “requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d’aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo”.
(**)È utile richiamare il c. 1 dell’art. 51 della legge n.3/2003 (Tutela della salute dei non fumatori): è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
L’art. 51 persegue il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori, con l’obiettivo della massima estensione possibile che, come tale deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente prevîste.”
Info: interpello fumo passivo (PDF).
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