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Ambienti sospetti di inquinamento o confinati e lavori con contratto intermittente

L’art. 2 del DPR n. 177/2011* prevede che “qualsiasi attività lavorativa nel settore egli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati” in possesso di determinati requisiti.

La norma è stata richiamata nella risposta all’interpello del 24 marzo posto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, in ordine alla “possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente nello svolgimento di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

La direzione generale del Ministero del lavoro ha risposto affermativamente, rilevando che la lett. c) dell’art. 2 del DPR 177/2011 richiede la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto”.

Non sembrano emergere preclusioni, sono le motivazioni del Ministero, in ordine alla possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge , in particolare, il possesso da parte del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale ambito.

Tale possibilità risulterebbe ammessa in presenza:

  • dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall’art. 34 del DLgs 276/2003** oppure;
  • nel caso che si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro, in virtù del RD 2657/1923 (n11 dell’allegata tabella***).

* Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, c. 8, lett. g), del TU 81/08.
** Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro
*** Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell’orario.

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