Qual è la corretta interpretazione dell’art. 34, c. 2 bis del DLgs 276/2003* concernente il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente?
Il DLgs prevede nella materia un’eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo e l’istanza pervenuta alla Commissione interpelli (interpello 27/2014 Ndr) intende conoscere se essa “si riferisca al Ccnl applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività Ateco”.
Occorre ricordare che per la norma in questione, l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente è ammessa nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40 del DLgs n. 276/2003, per ciascun lavoratore per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari (con lo stesso datore di lavoro).
La Commissione sottolinea che il vincolo: si riferisce alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e che l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”. **
E quali sono i datori di lavoro interessati all’eccezione? Sono:
a) quelle iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività Ateco 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
b) quelli che, pur non rientrando nel Codice Ateco corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
* Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro entrato in vigore il 24 ottobre 2003. Gli artt. 34 e 40 sono stati abrogati e le disposizioni cui fare riferimento sono quelle della L. 6 agosto 2008, n. 133.
** Circ. del Ministero del Lavoro n. 35/2013.
Info: interpello somministrazione irregolare, distacco illecito e lavoro nero