Sulla corretta interpretazione dell’art. 55, c. 5, DLgs n. 151/2001*, sulla possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c.**. La disposizione si riferisce alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino? La disposizione vale anche se le dimissioni sono comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno?
Al quesito la Commissione interpelli (interpello 28/2014), ha ricordato che l’art. 55, c. dispone che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Con le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 si è esteso, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, il periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, “proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore”.
Alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, la Commissione risponde richiamando l’art. 55, c. 5, che recita “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”.
“La disposizione, sebbene faccia riferimento all’art. 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino*** . Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni… riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse”.
*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (in vigore dal 27 aprile 2001). L’art. è stato modificato dall’art. 4, c.16, della L. 92/2012.
** Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato [c.c. 1373], dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
*** Artt. 55, c. 1 e 54, c. 1.