È stata avanzata al Ministero del Lavoro un’istanza istanza di interpello sulla interpretazione degli artt. 27, c. 2, e 30, c. 4 bis, DLgs 276/2003* (a: ipotesi di somministrazione irregolare; b: distacco illecito).
Si è chiesto se in questi due casi possa essere riscontrata anche la fattispecie del “lavoro nero”:
- ai fini dell’applicazione della maxisanzione di cui alla L.183/2010**;
- per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del TU 81/08 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
La risposta della Commissione (interpello 27/2014). Nelle due ipotesi “si esclude “in radice” la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro “nero” e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro*** perché in entrambi i casi si tratta di “ fattispecie autonome del tutto distinte e peculiari, in quanto presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore” (va applicata una specifica disciplina sanzionatoria perchè il bene giuridico tutelato è chiaramente diverso da quello presieduto dalle sanzioni per lavoro nero o da quelle legate alla assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro)”.
* Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro. Va richiamato anche l’art. 18 c. 55 bis: “nei casi di appalto privo dei requisiti… . e di distacco privo dei requisiti di cui …. l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”.
** Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
*** Art. 21, c. 4: “in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore” mentre, in caso di distacco illecito … il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 del c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo”.
Info: somministrazione irregolare lavoro nero