Il Ministero del Lavoro, attraverso la Direzione generale per l’attività ispettiva, ha risposto in questi giorni a un interpello sull’interpretazione dell’art. 3, c. 1 del Regolamento con le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti*.
In applicazione dell’articolo in questione, secondo l’ interpellante FederUtility, “con la stipula di un unico contratto di appalto viene affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell’ambito del ciclo produttivo dell‘ azienda committente e la cui materiale esecuzione si articola nell’arco temporale della durata del contratto stesso” e “si tratta, spesso, di attività singolarmente di breve o addirittura di brevissima durata ma che possono essere reiterate più volte nello stesso sito, nell’arco temporale di validità del medesimo contratto”.
La domanda: è corretto che l’attività informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell’accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui si deve operare?
La risposta della Commissione interpelli. Poichè “l’informazione prevista nell’art 3 del Dpr 177/2011 è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da impartire a norma del TU 81/08 (art. 36)…., è parere di questa Commissione che la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l’obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
E a proposito del c. 2 dello stesso art. 3, il ruolo affidato dal legislatore al “rappresentante” (individuato dal datore di lavoro committente, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi) esso è del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell’intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario.
Spetterà al datore di lavoro committente, conclude la Commissione, oltre che di scegliere la persona più idonea e le modalità operative più corrette per svolgere i compiti assegnati … anche quello di “specificare se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del soggetto direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all’interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
Info: interpelli 6 ottobre 2014