Sul c. 4 dell’art. 39 del TU 81/08, “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”, la Commissione interpelli del Ministero del lavoro, è stata chiamata a dare un’interpretazione (interpello 28/2014 del 31 dicembre 2014 Ndr).
Il quesito al quale ha risposto la Commissione riguarda il se si possa ritenere rispettata la norma in questione “quando il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. E si riferisce alla situazione di alcune situazioni organizzative di ASL, ma anche di alcune grandi aziende private, nelle quali il medico competente risulta funzionalmente collocato in Unità operativa complessa di cui il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è il direttore.
La Commissione fa osservare che “sebbene l’art. 17 del TU preveda la non delegabilità della designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e non anche della nomina del medico competente, ciò non può far presumere una preminenza di una figura rispetto all’altra” in quanto le due figure sono funzionalmente autonome, con attribuzioni di specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se complementari tra loro.
La logica del TU “delinea in modo chiaro i compiti del Servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a condizione che sia garantita l’autonomia delle rispettive funzioni senza limitazioni o condizionamenti”.
Per questo, conclude la Commissione, nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di unità operativa (o di analoga struttura) con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa unità/struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico.
E ciò perché la caratterizzante “condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni”.
Info: interpello 28/2014 sicurezza sul lavoro