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Interpello serie 29 dicembre 2015 sull’aggiornamento Rspp

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Il quesito. Per i corsi di aggiornamento per Rspp, nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macro-settore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento): implica l’annullamento del percorso formativo globale, oppure costituisce unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di Rspp per il solo periodo di inadempienza?

La Commissione (serie interpelli sicurezza lavoro 29 dicembre 2015) richiama, allo scopo, l’art. 32, c. 2, del TU 81/08 per il quale “per lo svolgimento della funzione di Rspp, egli deve possedere (fra l’altro, Ndr) … un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione – i corsi…devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo del 26 gennaio 2006 sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni…. -”.

Le linee interpretative dell’Accordo del gennaio 2006, aggiunge la Commissione, stabiliscono che “il riconoscimento dell’esperienza lavorativa già maturata dai Rspp e dagli Aspp, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5” (dell’Accordo, Ndr)*.

Il punto 2.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 5/10/2006 sostiene che “in coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai macro-settori di appartenenza, di cui al successivo …”.

Lo stesso successivo Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012* specifica: “si ritiene che l’Aspp o il Rspp che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare .frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso”.

Conclusione della Commissione interpelli. In analogia a quanto appena richiamato dall’Accordo del luglio 2012, “la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macro-settore entro il 14/02/2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del Rspp o dell’Aspp, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste”.

* Punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006,
**  Linee guida sulla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori e datore di lavoro/Rspp interpretativi degli Accordi del 21.12.2011.

Info: interpello 29 dicembre 2015, formazione Rspp e aggiornamento tardivo 

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