Stagista minorenne e obbligo della visita medica preventiva. Su questo argomento è stata interessata la Commissione interpelli (interpelli pubblicati il 2 maggio 2013 Ndr) sia dalla Federcasse che dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti del lavoro.
La Fedrecasse chiede se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età, sia tenuta a sottoporre gli interessati a visita medica preventiva (art. 41 del TU81/08)*.
L’Ordine dei consulenti del lavoro pone la questione se debba essere applicata la L.977/67** nei confronti degli “allievi che seguono corsi di formazione professionali nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere…, tenuto conto che gli allievi sono equiparati ai lavoratori in quanto effettivamente adibiti a detta strumentazione o a detti laboratori ”.
Ai due quesiti, che hanno in comune la minor età e la condizione di stagista-tirocinante, la Interpelli ha risposto che non sussiste a carico dell’adolescente stagista o dello studente minorenne l’obbligatorietà della visita medica preventiva in quanto con questi soggetti non è stato costituito alcun rapporto di lavoro. Gli interessati dovranno, peraltro, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, ma “solo nei casi previsti dalla normativa vigente”.
A tale proposito, nel parere si fa osservare che l’applicazione dell’art. 41 del TU 81/08 viene praticata anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori (tirocinanti, allievi degli istituti di istruzione e universitari, i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali). Peraltro, la normativa viene attivata “limitatamente ai periodi in cui l”allievo sia effettivamente applicato sulle strumentazioni o ai laboratori in questione”.
* Punto 2, lett. a): visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
** Art. 8. “I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico. L’esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro. Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni lavori… deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti”.
Leggi anche: Coordinatori progettazione ed esecuzione, obbligo di dimostrare attività di cantiere.