L’art. 175 del TU 81/08 sicurezza sul lavoro (svolgimento quotidiano del lavoro al VDT) dispone che il lavoratore ha diritto a una interruzione della sua attività: mediante pause, ovvero cambiamento di attività.
Aggiunge che “le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale”. E che, in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione il lavoratore comunque ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Sulla questione è stata chiamata ad esprimersi la Corte di Cassazione (sent. 2679 del 11 febbraio 2015) riguardo alla pretesa condanna di Telecom posta da alcuni operatori del 187, ha ritenuto non pertinente alcuna azione relativamente all’ipotesi di inosservanza della normativa sul diritto alla sospensione del lavoro al VDT.
La Corte ha infatti rilevato che “l’attività degli addetti al 187 all’epoca (si tratta degli anni ’90, Nda), non comportava l’uso continuativo del videoterminale”, in quanto, venendo svolte anche le mansioni di back office (esame e risoluzione di pratiche e richieste che pervenivano in forma cartacea dalla clientela e che non comportavano dialogo diretto in linea con l’utente), l’uso continuativo in linea del videoterminale copriva all’incirca il 60% dell’attività complessiva.
Torniamo all’art. 175.
Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale se il medico competente ne ravvisa la necessità.
È esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e quindi non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono
la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.