Il 24 settembre la Rubrica, ha informato che il DLgs 149/2015, decreto attuativo del Jobs Act, ha istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro, e che lo stesso decreto è entrato in vigore il 24 settembre, il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GU.
In più parti del provvedimento governativo si ribadisce che l’efficacia delle disposizioni in esso contenute è rinviata alla piena operatività del nuovo assetto istituzionale, e cioè dopo l’adozione dei decreti attuativi che definiscono funzioni ed attribuzioni che attualmente sono esercitate dal Ministero del Lavoro attraverso le proprie articolazioni territoriali.
A tale proposito, lo stesso Ministero, con la nota del 7 ottobre, n. 16576, ha chiarito che l’art. 9 del DLgs 149/2015 (regola la rappresentanza in giudizio del nuovo ispettorato nazionale), “non può, allo stato, dispiegare alcun effetto, riferendosi ad un soggetto che ancora non opera effettivamente”.
Per cui “eventuali contenziosi non potranno che essere instaurati nei confronti delle articolazioni territoriali del Ministero del lavoro che hanno adottato gli atti impugnati”. Saranno essi ancora a operare fino alla loro soppressione, a far luogo cioè dalla data indicata nei futuri decreti attuativi.
Nell’attesa, quindi, l’attività del contenzioso resta regolata dal combinato disposto dell’art. 6 del DLgs 150/2011* e dell’art. 22 della L. 689/1981** che limita la competenza delle strutture ministeriali alla rappresentanza nel primo grado di giudizio.
La difesa nei gradi di giudizio successivi, conclude la circolare ministeriale continuerà a essere curata esclusivamente dall’Avvocatura dello Stato, anche, in relazione alla promozione dell’impugnativa contro le sentenze di soccombenza di primo grado rese nei confronti del Ministero del Lavoro.
* Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione…
** La legge modifica il sistema penale. È stata aggiornata con il DL 91/2014, convertito dalla L. 116/2014.
Info: Ministero Lavoro, nota 16576 ispettorato nazionale del lavoro