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Piano nazionale controllo gestione sicurezza rischio incidente rilevante

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Sui controlli dei pericoli di incidente rilevante ha disposto la Direttiva 2012/18/UE che è stata recepita nel nostro ordinamento con il DLgs 105/2015, comportando nella materia una diversa articolazione dell’attività di controllo del rischio rispetto a quanto era previsto dal DLgs 334/1999*.

In merito alla pianificazione dell’attività ispettiva, il citato DLgs 105/2015 ha affidato:

a) alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei VVF, il compito di redigere un piano nazionale delle ispezioni su tutti gli stabilimenti di soglia superiore;
b) ai Comitati tecnici regionali (CTR) il compito di redigere un programma annuale delle ispezioni (da inviare ai rispettivi Organi superiori).

Quanto fin qui detto fa parte della premessa della Circolare del 12 febbraio del Dipartimento dei VVF del Ministero dell’Interno.

Tornando al programma delle ispezioni citato nella circolare e che interessa i sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, esso dovrà indicare la frequenza delle visite per ogni stabilimento. Come verrà stabilità la frequenza? sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante che tiene conto dei seguenti criteri:

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
b) risultanze delle ispezioni precedenti;
c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
g) pericolo per l’ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell’area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Insieme alle istruzioni operative, la circolare trasmette ai Direttori regionale e interregionali competenti il documento tecnico che costituisce il Piano nazionale delle ispezioni degli stabilimenti di soglia superiore per il triennio 2016-2018 al quale i Comitati Tecnici Regionali si dovranno attenere per la programmazione annuale.

“Sulla base dell’individuazione del livello di priorità di ogni stabilimento, ciascun CTR definirà il numero di ispezioni da programmare nell’anno** derivante dalla somma degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza annuale, più il 50% degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza biennale, più il 33% degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza triennale; a tale somma dovranno essere aggiunti eventuali altri stabilimenti così come descritto al punto 2.5 del Piano”.

In conclusione la circolare ricorda che “le commissioni dovranno essere composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all’INAIL e all’ARPA…. Per le ispezioni negli stoccaggi sotterranei in terraferma di gas naturale le commissioni dovranno essere composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all’ARPA e all’UNMIG”.

* “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
** Il numero deriverà “dalla somma degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza annuale, più il 50% degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza biennale, più il 33% degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza triennale… A tale somma dovranno essere aggiunti eventuali altri stabilimenti così come descritto al punto 2.5 del Piano”.

Info: piano nazionale ispezioni gestione sicurezza incidente rilevante 

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