Faccio seguito ai precedenti articoli sulle modifiche apportate dal DLgs 80/15 sulle disposizioni in materia di tutela delle lavoratrici madri (TU testo unico 151/2001).
Congedo parentale. La modifica dell’art. 32, permette a entrambi i genitori di godere del congedo non goduto fino a 12 anni di vita del figlio* e per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
Quest’ultimo stesso periodo è indicato nelle rinnovate disposizioni per l’indennizzo dei periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio, “entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente”.
Non sono invece indennizzabili i periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino.
Com’è noto, la domanda di congedo va presentata per via telematica. (Leggi: nota Inps sulla procedura utile dal 14 settembre 2015).
L’Inps, nel messaggio 06 luglio 2015, n. 4576, precisa, peraltro, che la domanda cartacea va utilizzata (con il modello messo a disposizione sul portale dell’Istituto), solo:
- dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015;
- per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni**;
- per il solo mese di luglio 2015.
La domanda cartacea “può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015”.
* Oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
** oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.
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