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Modalità telematica certificazioni di infortuni e malattie professionali

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Il testo del DPR 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) ha subito diverse modifiche ad opera dell’art. 21 del Decreto attuativo 151/2015 del Jobs Act, che titola appunto Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ne ricordiamo alcune, di interesse di questa Rubrica. “Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia … e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.

“Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione”.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale… è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore”.

“I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati ad effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/2003 (Codice della privacy o del trattamento dei dati personali)”.

Gli adempimenti per la gestione delle certificazioni relative alle informazioni e i dati su assenze per malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali, che competano ai datori di lavoro, o all’Inail, o all’Inps, o alle Direzioni territoriali del lavoro, o ai medici certificatori… si assolvono, quindi con modalità telematiche, in virtù delle modifiche (di razionalizzazione e semplificazione) volute dal decreto attuativo del Jobs Act, che come è noto, è entrato in vigore il 24 settembre, insieme agli altri 3 (n. 148, n. 149, n. 150, approvati dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2015).

A queste novità apportate dall’art. 21 del DLgs 151 si aggiunge che, a decorrere dal 23 dicembre 2015, è abolito, come si è avuto già modo di rilevare, l’obbligo di tenuta del registro infortuni. L’abolizione, come è facile intendere, è la conseguenza della introduzione della modalità telematica per la gestione anche degli infortuni.
“Agli adempimenti derivanti dalle modifiche dell’art. 21, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Info: Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151

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