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La Seveso III e il Regolamento CLP 1272/2008

Dei pericoli che le sostanze chimiche comportano alla salute riportati sulle etichette dei prodotti e nelle schede dei dati di sicurezza abbiamo già riferito occupandoci della parte III dell’All. I del Clp (Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008).

Le nuove norme contenute nel Regolamento hanno comportato la revisione anche della legislazione sul sistema di classificazione (direttiva 67/548/CEE e direttiva 1999/45/CE), e della direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti.

Con riferimento proprio alla Seveso III (Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012)*, il Consiglio europeo, sostituendo la Direttiva 96/82/CE (Seveso II) ha inteso far sì che “il livello di protezione esistente sia mantenuto e ulteriormente rafforzato, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni … e riducendo gli oneri amministrativi superflui attraverso l’ottimizzazione o la semplificazione delle procedure, a condizione che la sicurezza e la protezione dell’ambiente e della salute umana non siano compromesse…”.

Tra le finalità della nuova Seveso III, vi è quella di armonizzare, a far luogo dal 1° giugno 2015, l’Allegato I con le modifiche stabilite dal regolamento Clp, in particolare per quanto riguarda i pericoli per la salute (categorie delle sostanze pericolose, le sostanze pericolose specificate).

Infatti, si sottolinea in una nota a margine del testo della nuova Seveso “talune sostanze o miscele non sarebbero classificate nel contesto di tale sistema data l’assenza di criteri in detto quadro. Occorre pertanto modificare l’Allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo, il livello esistente di protezione garantito dalla (Precedente, Nda) direttiva”.

* La direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un  elevato livello di protezione in tutta l’Unione”.

L’ambito di applicazione è stabilito dall’art. 2 della Direttiva che ha definito “stabilimento”, come “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore…(diversificate a seconda delle “quantità pari o superiori alle quantità elencate nell’allegato”, Nda).

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