Richiedi un preventivo gratuito

La sicurezza nel vasto mondo del volontariato

Con il DLgs 106/09, che ha portato modifiche al TU 81/08 sulla sicurezza, vengono ridotti gli obblighi per organizzazioni di volontariato (Odv), obblighi già esistenti in forza dei contenuti originari precedenti alle modifiche, e nei loro confronti si applicano ora solo le disposizioni previste, dall’art. 21 del Testo unico,  per i lavoratori autonomi.

E così alle Odv spetta di: “a) Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III (*); c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.

Il Dlgs 106/09 stabilisce, inoltre, che, “qualora il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e le misure di prevenzione e di emergenza. Il datore di  lavoro è anche tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o (quantomeno, ndr) a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono  nell’ambito della stessa organizzazione”.

Una norma più recente (Decreto 13.04.2011 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis.del TU 81/08 – ) si occupa, invece, delle organizzazione di volontariato della Protezione civile, dei volontari della Croce rossa italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei Vigili del fuoco. Queste organizzazioni debbono garantire che i volontari

  1. “Ricevano formazione, informazione e addestramento;
  2. vengano sottoposti al controllo sanitario;
  3. siano dotati di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego;
  4. siano adeguatamente formati e addestrati (all’ uso delle attrezzature e dispositivi, ndr) conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante”.

In particolare, “l’organizzazione per i volontari della Croce rossa italiana comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività ” (si veda l’art. 299 del TU sulla sicurezza).

(*) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche).

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo