La legge di stabilità, art. 22, L. 183/2011, prevede l’azzeramento, fino al 2016, dei contributi per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 (ma solo per i primi 3 anni di contratto e solo nelle aziende che occupano fino a 9 addetti).
Per effetto dell’applicazione della norma, inoltre, datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ma per produrre effetti, l’accordo deve essere redatto in forma scritta e deve essere inviato alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) , già Direzione provinciale del lavoro (DPL)* per la convalida.
La convalida rientra nelle competenze di vigilanza ordinaria delle DTL, che sono uffici territoriali del ministero del Lavoro, ai quali compete anche la gestione degli affari legali e del contenzioso, delle relazioni sindacali e dei conflitti di lavoro.
E per quanto interessa la sicurezza sul lavoro, gli uffici esercitano azioni di vigilanza tecnica (cantieri edili, radiazioni ionizzanti, polizia giudiziaria in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertamenti tecnici in materia di tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette, cassa integrazioni guadagni straordinaria, applicazione dello statuto dei lavoratori, controllo degli impianti ed apparecchi soggetti alle direttive di mercato, verifiche degli ascensori e montacarichi, provvedimenti amministrativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, rilascio/rinnovo dei patentini per conduttori di generatori di vapore).
(*) Con il DM n. 144/2011 le DPL hanno cambiato nome e sono diventate DTL. Le DPL erano nate nel 1996 per effetto della Finanziaria 1994, ereditando le funzioni degli Ispettorati provinciali del lavoro e degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Con il DLgs 469/1997, i compiti degli uffici di collocamento, già gestiti dalle DPL, furono trasferiti alle regioni (nuova denominazione, Centri per l’impiego).