Per quanto contenuto nell’art 21 del TU sulla sicurezza sul lavoro, i lavoratori autonomi e le imprese familiari hanno la facoltà ma non l’obbligo di effettuare le visite mediche di idoneità sanitaria né di frequentare i corsi di formazione.
Tant’è che, normalmente, a loro carico esiste “solo” l’obbligo di:
- Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del TU;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del TU;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento (- n.d.r. – che deve essere corredata da: 1 – fotografia del lavoratore, 2 – generalità del lavoratore, 3 – generalità del datore di lavoro, 4 – data di assunzione del lavoratore, 5 – autorizzazione al subappalto). La norma è contenuta nel comma 1, lettere a), b), c) dell’art. 21.
Diverso è il caso in cui i lavoratori autonomi e le imprese familiari effettuino lavori in un cantiere, per cui essi sono obbligati a esibire la documentazione prevista dalla lettera 2 dell”Allegato XVII* del TU – che si propone nel testo qui sotto – e quindi anche la copia dell’attestato del corso di primo soccorso e di prevenzione incendi (e di eventuali corsi per l’utilizzo di attrezzature che prevedano una formazione specifica) ed il certificato di visita medica di idoneità sanitaria alla prestazione.
Committenti e coordinatori in fase di esecuzione, nell’ambito del potere-dovere di verificare l’idoneità tecnico professionale dei soggetti con contratto in essere di appalto o subappalto, possono, pertanto, interdire l’accesso al cantiere ai lavoratori autonomi e/o imprese familiari che non abbiano prodotto la documentazione prevista.
*”ALLEGATO XVII – (IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE): 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva.”