Con la pubblicazione della L. 41/2016 che ha introdotto il reato autonomo dell’omicidio stradale colposo, si è aggiunto all’art. 589 del codice penale l’art. 589 bis. Del nuovo testo (punto 1 dell’art. 1 della L. 41/2016) ci siamo già occupati con un articolo apparso ieri sulla Rubrica.
L’art 590-bis del codice (Lesioni personali stradali) (punto 2 dello stesso art. 1 della L. 41/2016) è stato invece completamente sostituito e qui sotto ne riportiamo le parti più degne di considerazione, tenendo conto che il testo è speculare a quello sull’omicidio colposo stradale (nuovo art. 589-bis del codice penale). E cioè, sono riportate le stesse circostanze previste nei due diversi reati (omicidio stradale colposo e lesioni personali stradali) ma cambiano ovviamente le pene.
Così, per le lesioni personali arrecate ad altri con colpa e con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, un soggetto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. E ancora, se le lesioni vengono compiute dal soggetto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la punizione viene inflitta con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Fanno sempre parte del punto 2 dell’art. 1 della L. 41/2016 i nuovi articoli del codice penale 590ter (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali); 590quater (Computo delle circostanze); art. 590quinquies (Definizione di strade urbane ed extraurbane).
Il punto 3 dello stesso art. 1 della L. 41/2016, comprende, anch’esso, alcune modifiche del Codice penale che si riferiscono, per lo più, alla cambiata terminologia di alcune parti del Codice della strada, terminologia assunta dalle nuove disposizioni, sia in relazione all’omicidio colposo che alle lesioni personali.
Il punto 4 e 5 dell’art. 1 della L. 41/2016 contengono, sull’argomento, modifiche al Codice di procedura penale. Interessante il punto 3bis del modificato art. 359 del CPP (“qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini”).
Il punto 6 dell’art. 1 della L. 42/2016 porta le conseguenti modifiche al Codice della strada (DLgs 285/92)
Ecco, per esempio, come cambia l’art.189, c.8 del Codice: “Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”.