Non ci sono differenze di rilievo tra il testo del Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese) e quello della Legge di conversione 16 maggio 2014 n. 78, pubblicata sulla Gu il 20 maggio. Leggi: approfondimento Durc decreto 20 marzo.
Con particolare riferimento al comma 4 (Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva) va peraltro sottolineato che il decreto interministeriale con cui “sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica …”, “può essere aggiornato” ma non con scadenza annuale, come invece recitava il Dl 34/2014. L’aggiornamento sarà pertanto subordinato al verificarsi di “ modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva”.
Nell’elaborazione del decreto interministeriale sulla definizione dei requisiti di regolarità, contenuti e modalità di verifica…dovranno essere sentiti sia l’Inps che l’Inail ma anche la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (la richiesta del parere di quest’ultima non era stata prevista nel decreto legge).
Altra novità nella L. 78/2014 è quella dell’inserimento del comma 5-bis, per il quale “Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni (sul Durc Nda), il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (di definizione dei requisiti di regolarità, dei contenuti e delle modalità della verifica…, Nda) presenta una relazione alle Camere”.
Info: Legge 16 maggio 2014 n.78.