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TU sicurezza lavoro reso conforme su costituzione impresa e rielaborazione vdr

Per adeguarsi alla normativa dell’ordinamento europeo (Procedura di infrazione n. 2010/4227), l’art. 13 della Legge europea 2013 bis* introduce, dopo il c. 3 dell’art. 28 del TU sicurezza lavoro 81/08 (Oggetto della valutazione dei rischi) il testo del c. 3-bis.

L’argomento è quello della costituzione di una nuova impresa, circostanza nella quale il datore di lavoro, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, deve comunque dare immediata evidenza, di aver provveduto a:

  1. indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali;
  2. indicare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  3. individuare delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;
  4. individuare i ruoli dell’organizzazione aziendale che devono dar corso a dette misure;
  5. individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L’informazione di aver assolto questi obblighi* deve avvenire “attraverso immediata evidenza e con idonea documentazione”.

La stessa cura dell’informazione “attraverso immediata evidenza e con idonea documentazione” da rendere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro deve usare “anche in caso di:  a) rielaborazione della valutazione dei rischi; 
b) di aggiornamento delle misure di prevenzione”.

Si sa che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta, potrà accedere a tale documentazione.

La circostanza della rielaborazione della valutazione dei rischi e dell’aggiornamento delle misure di prevenzione ha formato oggetto della modifica al TU 81/08 con l’integrazione dell’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), resa conforme all’ordinamento europeo attraverso la Legge europea 2013 bis appena pubblicata in GU.

* L. 161/2014.
** Sono previsti dal c. 2, lett. b), c), d), e) e f) dell’art. 28 del TU 81/08.

Info: Legge 30 ottobre 2014 n.161 – Art.13

Leggi anche: disposizioni orario lavoro Ssn

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