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Esonero 40% contributi nuove assunzioni, le condizioni della Legge di stabilità 2016

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L’art. 178 della Legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), rilevata la necessità di “promuovere forme di occupazione stabile”, ai datori di lavoro privati* riconosce, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua).

L’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. L’esonero non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.  Non spetta ai datori di lavoro** in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Spetterà all’Inps il compito di monitorare il numero di rapporti di lavoro attivati secondo i criteri e le modalità sopra ricordate e delle conseguenti minori entrate contributive. Lo stesso Inps invierà relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Dei benefici dell’esonero ex art. 178 nel settore agricolo si occupa il successivo art. 179, fissandone i limiti per gli anni dal 2016 al 2019 sia che si tratti di assunzioni di impiegati/dirigenti, sia di quelle con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operando le esclusioni per alcuni contratti (es. apprendistato) in relazione alla decorrenza e all’eventuale circostanza di pregressa occupazione.

* Con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016.
** Ivi considerando società controllate o collegate (art. 2359 del c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Continua martedì 5 gennaio 2016: congedo padre lavoratore

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