Con la Legge di stabilità (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – GU n.300 del 29 dicembre 2014 Ndr) arrivano 20 milioni di euro per assicurare anche nel 2015 gli incentivi per le assunzioni dei disabili.
Da quali norme è regolata l’assunzione dei disabili e in generale delle categorie cosiddette protette? Alcuni interventi della rubrica prenderanno in esame da oggi, le principali disposizioni sulle assunzioni obbligatorie.
La Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L. 104/1992) è stata voluta dal legislatore perché: “La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”*.
L’art. 3 della Legge quadro individua così i soggetti che hanno diritto all’assistenza e all’integrazione sociale: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
I beneficiari delle assunzioni obbligatorie sono:
- “I soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- gli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e di servizio;
- i vedovi/e di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio;
- gli orfani, i profughi e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- i ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1 decimo in entrambi gli occhi;
- i sordi”.
* Art. 1, Finalità.
Continua martedì 13 gennaio 2015: Assunzione lavoratori disabili e Legge 68/99