Nello stato di previsione del Ministero del lavoro ora c’è anche il Fondo per le vittime dell’amianto, è stato voluto dall’art. 278 della Legge di stabilità 2016. Sul Fondo tornerò più avanti.
Occorre premettere che l’art.13, c. 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), prevede che “per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’Inail*, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5″.
L’aumento è riconosciuto anche nell’art. 277 della Legge di stabilità “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto” (il beneficio si applica per il periodo corrispondente alla medesima bonifica).
I benefici, continua l’art. 277, sono riconosciuti a domanda, da presentare all’Inps, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2016 ( sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità) nei limiti delle risorse assegnate a l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2016, 7 milioni di euro per l’anno 2017, 7,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. (Leggi: messaggio Inps 20 febbraio 2016 modalità presentazione domanda).
Sempre entro i l 2 marzo 2016 un decreto del Ministro del lavoro stabilirà le modalità di attuazione della disposizione “con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
Il Fondo per l’amianto, come anticipato, (con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018) è riservato in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della L. 257/1992
Le prestazioni del Fondo “non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi”*. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.
La Legge di stabilità rinvia, in proposito, alle procedure e alle modalità di erogazione delle prestazioni in materia che saranno stabilite con un DM da emanare entro il 2 marzo 2016.
* Come si ricorderà, l’Inail conferisce una prestazione economica aggiuntiva alla rendita a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Istituto con la legge finanziaria 2008.
Il Fondo “è finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato e in parte con i proventi di un’addizionale sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto”.
La prestazione è erogata dall’Inail mediante due acconti e un conguaglio.
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