Il c. 128 dell’articolo 1 Legge di stabilità 2014, stabilisce che, dal 1° gennaio 2014, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, vi sarà una riduzione percentuale dell’importo dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La riduzione sarà applicata per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a:
- 1.000 milioni di euro per l’anno 2014;
- 1.100 milioni di euro per l’anno 2015;
- 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
La riduzione dovrà essere disposta con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e
su delibera del Consiglio di amministrazione Inail. L’Istituto dovrà verificare la sostenibilità economica, finanziaria e attuariale del taglio ai premi obbligatori dopo il 2016. Il decreto definirà anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Della riduzione sono escluse le coperture Inail:
- per il lavoro accessorio;
- per gli infortuni in ambito domestico;
- per i lavoratori domestici (colf, badanti);
- per gli apprendisti.
Intanto, con nota del 22 gennaio, il Ministero del Lavoro ha comunicato che “al fine di consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un’unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire tale scadenza al 16 maggio 2014:
- per tutte le imprese interessate;
- per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data….”
Sempre con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella “tabella” di cui all’art.13, c.2, lett. a) del DLgs 38/2000*, il c. 129 della Legge di stabilità riconosce, in via straordinaria, un aumento delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico. L’aumento è fissato nella misura di:
- non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT, intervenuta negli anni dal 2000 al 2013;
- e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
Le novità introdotte dalla Legge di stabilità in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail hanno formato oggetto della circolare della Direzione generale dell’Istituto n. 4 del 20 gennaio scorso.
* Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Continua giovedì 6 febbraio 2014: rendita superstiti vittime infortuni.
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