Tra le professioni associate al “rischio Legionella” elencate nel documento approvato in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015 con lo scopo di “riunire, aggiornare e integrare tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative” sulla legionellosi, sono presenti anche gli operatori degli stabilimenti termali.
Trattati gli aspetti generali (fonti di infezione, modalità di trasmissione, fattori di rischio, frequenza della malattia, sintomatologia, diagnosi di laboratorio, metodi di valutazione) e la terapia, la sorveglianza-indagine epidemiologica, il protocollo di controllo del rischio legionellosi (articolato in 3 fasi, la valutazione del rischio, la gestione del rischio e la comunicazione del rischio), nel punto 3.3. il documento approvato dalla Commissione Stato-Regioni tratta in modo specifico della valutazione e della gestione del rischio della malattia negli stabilimenti termali.
“Le caratteristiche della microflora tipica delle acque termali ed il fatto che queste siano utilizzate a temperature per lo più comprese tra i 30 ed i 40°C costituiscono condizioni favorenti lo sviluppo e la sopravvivenza di legionella”.
Le apparecchiature/le cure termali per le quali maggiore è il rischio di trasmissione possono essere:
- le cure inalatorie (inalazioni, aerosol-humages, nebulizzazioni, docce nasali), sia per le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate che per la tipologia egli utenti (soggetti a rischio per patologie croniche dell’apparato respiratorio);
- i bagni con idromassaggio;
- le docce d’annettamento (se previste).
Peraltro, rappresentano una fonte di pericolo tutte le prestazioni erogate con acqua termale o non termale, nei reparti “benessere” degli stabilimenti termali che comportano la formazione di aerosol.
Inoltre, anche negli stabilimenti termali possono rappresentare una fonte di pericolo gli impianti di condizionamento e quelli idrosanitari.
Come riportato nel TU 81/08 sicurezza sul lavoro, il rischio di esposizione alla Legionella in qualsiasi ambiente di lavoro, richiede l’attuazione di “tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti”*.
Le misure di sicurezza si dovranno realizzare a seguito della valutazione del rischio**, che va regolarmente aggiornato e documentato formalmente, si dovranno attuare in conformità ai disposti del Tit. I del TU (artt. 15 e 18).
È necessario che la valutazione ed il conseguente Piano di autocontrollo comprendano:
- gli impianti di distribuzione ed erogazione delle acque termali,
- gli altri impianti idrici e aeraulici a rischio.
* Nel Titolo X del TU per la sicurezza sul lavoro la legionella è classificata al gruppo 2 tra li agenti patogeni.
** La valutazione del rischio va eseguita:
- ogni anno (le linee guida del 2005 prevedevano la valutazione ogni 2 anni) e;
- ogni volta che ci sia motivo di considerare che la situazione possa essersi modificata (ad es.: lavori di ristrutturazioni o rifacimento di parti d‟impianto, esame batteriologico positivo con valori di legionella che richiedono intervento).
Info: nuove linee guida prevenzione legionellosi