Il punto 1.9 dell’articolo 63 del T.U. 81/08, si occupa del microclima e prescrive che nei luoghi di lavoro chiusi, deve essere garantita la presenza di aria salubre in quantità sufficiente, ottenuta “preferenzialmente” con aperture naturali. Se questo non è possibile, si deve fare ricorso agli impianti di areazione la cui installazione va eseguita tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori.
Gli impianti di areazione, a norma del punto 1.9.1.2 dell’articolo 63:
- devono essere sempre mantenuti funzionanti;
- devono essere dotati di automatici sistemi di controllo, in grado di segnalare eventuali guasti o difetti di funzionamento.
E ancora (punto 1.9.1.3), è fatto obbligo alle aziende, di garantire il corretto uso degli impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, in modo tale che il loro funzionamento non esponga i lavoratori a correnti d’aria nociva.
I condizionatori d’aria devono essere periodicamente sottoposti a:
- controlli;
- manutenzione;
- pulizia;
- sanificazione (punto 1.9.1.4).
La moderna tecnologia del settore consente di misurare (*) , fra gli altri, questi parametri per la gestione corretta del microclima, soprattutto in funzione della pulizia dell’aria:
- Biossido di Carbonio CO2;
- Monossido di Carbonio CO;
- Temperatura;
- Umidità relativa;
- Temperatura di bulbo umido;
- Umidità assoluta.
Le più frequenti patologie causate da agenti biologici e loro derivati presenti nell’aria sono l’otite, la polmonite e l’asma, ma anche l’eczema e l’orticaria e sono causate perlopiù a virus, batteri, funghi, pollini, acari. È ben nota la cosiddetta Sindrome dell’Edificio Malsano (Sick Building Syndrome) caratterizzata da una sintomatologia, di modesta entità, che produce cefalea, sonnolenza, bruciore degli occhi, senso di irritazione della gola, tosse, irritazione cutanea, etc). I disturbi, a differenza delle ben più gravi malattie citate sopra, si risolvono o si attenuano rapidamente con l’allontanamento dell’interessato dall’ambiente di lavoro.
Anche in presenza di violazioni delle norme dell’art. 63, i lavoratori possono segnalarle al proprio RLS oppure direttamente alla Procura della Repubblica competente che disporrà eventuali interventi ispettivi delle ASL, dei Vigili del fuoco o delle Direzioni territoriali del lavoro, soggetti autorizzati dall’art. 13 del TU 81/08, ad accedere ai luoghi di lavoro per le verifiche ambientali.
(*) Norme di riferimento: