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Le modalità operative dell’applicazione della riduzione dei premi Inail

La riduzione dei premi Inail prevista dal 1° gennaio a beneficio dei soggetti di cui mi sono occupato nei precedenti articoli:

  • opera sul premio finale dovuto, al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia”;
  • si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori”.

Così la Determina dell’Inail dell’11 marzo scorso, che precisa anche: “La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di riferimento”.

E a proposito dell’ammontare della riduzione, la deliberazione indica che “alla quantificazione della percentuale di riduzione si perviene rapportando a) le risorse finanziarie complessive disponibili annualmente per l’intervento; b) l’ammontare del gettito per premi e contributi stimato per l’anno di riferimento, in relazione alla platea dei beneficiari”.

La determina conclude che “per il 2014 la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione …, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, è pari al 14,17 %*”.

Occorre ricordare che, per la Legge di stabilità 2014, la riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione degli infortuni e delle malattie professionali deve essere applicata nel limite complessivo di un importo di 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Per ultimo, si legge nella determina dell’Inail – che è diventata esecutiva dopo l’ approvazione dal Ministero del lavoro – “l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione valgono, nelle more della revisione tariffaria, per il triennio 2014-2016, salvo gli esiti della verifica di sostenibilità economico-finanziaria ed attuariale**“.

* Per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, la percentuale di riduzione dei premi e contributi è aggiornata con determina del Presidente dell’Inail, comunicata al Ministero del lavoro per l’approvazione, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell’Inail, per ciascuno degli esercizi successivi al 2014.
**Art. 1, c. 128 della Finanziaria 2014.

Leggi:
Premi e contributi ridotti per lavorazioni iniziate da oltre un biennio e non
La riduzione dei premi e contributi Inail è in linea con legge di stabilità 2014

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