Nell’ambito delle semplificazioni delle disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità, l’art. 22 del DLgs. n. 151/2015* ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina:
- della maxi sanzione per lavoro nero;
- del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Un chiarimento, al riguardo viene dal Ministero del Lavoro con nota del 7 dicembre 2015, n. 21476, nella quale si ricorda che “nulla è invece cambiato in relazione alla compilazione del modello F23, nel quale andrà utilizzato anche il codice tributo “79AT”.
Quest’ ultimo codice è utilizzato per indicare:
- il 30% dell’importo sanzionatorio relativo alla c.d. maxisanzione per lavoro “nero”;
- il 30% delle somme aggiuntive versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale;
- il maggiore introito derivante dalle maggiorazioni delle sanzioni di cui all’art. 14. comma 1 lett. e), del D.L. n. 145/2013**.
* In attuazione della delega della L.183/2004, art. 1, c. 6, lett. f).
** Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese.
Info: Olympus, nota Ministero del Lavoro n.21476 del 7 dicembre 2015
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Sanzioni ex decreto attuativo 151, circolari 12 ottobre e 7 ottobre 2105