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La Cassazione torna sull’abnormità della condotta dell’infortunato

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Il preposto di una ditta di costruzioni ha avanzato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale che lo aveva condannato per il reato di lesioni personali colpose gravi ai danni di un lavoratore dipendente, caduto al suolo da una scala a pioli, riportando lesioni gravi.

Al preposto il giudice ordinario aveva attribuito sia la colpa generica, che quella specifica per non avere “sovrinteso e vigilato sull’osservanza da parte del lavoratore degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.

Del ricorso, basato sul fatto che la responsabilità dell’infortunio era da addebitarsi in via esclusiva all’infortunato perché “aveva inosservato le norme precauzionali” e quindi “aveva fatto venir meno la propria collaborazione (art. 2087, cc)”, la Cassazione Penale, Sez. 4, del 7 settembre 2015, n. 36035, ha deciso l’inammissibilità dello stesso ricorso, precisando, sulla scorta di una serie di proprie precedenti espressioni* che “la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento”.

L’abnormità, per la sua stranezza e imprevedibilità si pone al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti e non si può in astratto escludere che essa possa riscontrarsi anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni che gli sono proprie, “ove la stessa sia consistita in un’azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.

Nel caso in questione, conclude la Cassazione, questa ipotesi non ricorre.

La Corte ricorda di aver avuto modo di affermare in diverse circostanze “l’estrema rarità dell’ipotesi in cui possa configurarsi condotta abnorme”… escludendola tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice”.

* Tra le tante, Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3 giugno 2004.

Info: sentenza Cassazione penale n.36035 settembre 2015

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