Una comunicazione relativa alla procedura d’infrazione n.2013/4117 del 26 giugno 2013, (non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CEE*) , è stata trasmessa il 2 luglio dal Ministero degli affari europei alla Commissione Lavoro**.
L’infrazione riguarda genericamente l’ “attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”. Invece, l’infrazione specifica pervenuta al nostro Ministero ha come oggetto l’attività di protezione e prevenzione, e del Rspp in particolare.
Con il combinato disposto dell’art.31 e successivi il TU 81/08 disciplina la materia secondo la quale le mansioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione possono essere svolte:
- direttamente dal datore di lavoro nelle aziende industriali fino a trenta dipendenti (RSPP datore di lavoro);
- da personale interno all’azienda designato dal datore di lavoro;
- da personale al di fuori dell’azienda (RSPP esterno).
Non così la normativa europea che all’art.7 della citata Direttiva 89/391/CEE, esclude la facoltà di scelta del datore di lavoro e, anzi, impone allo stesso l’obbligo di fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all’impresa… solo nel caso in cui “le competenze nell’impresa … siano insufficienti per organizzare le attività di protezione e prevenzione…”.
La messa in mora dell’Italia con la comunicazione del 26 giugno comporta che si debbano presentare osservazioni entro due mesi e cioè entro il 26 agosto.
Dopo di che la Commissione europea:
- può emettere un parere motivato di diffida a porre rimedio alla infrazione contestata entro un determinato termine;
- (se l’Italia non si adegua al parere) può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
*La Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concerne tutti i settori d’attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).
** Il Ministro per gli affari europei esegue la trasmissione alle Commissioni parlamentari interessate, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.234 (Controllo parlamentare sulleprocedure d’infrazione riguardanti l’Italia), e lo fa quando deve comunicare l’avvio di procedure d’infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.