Le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno del 28 febbraio si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Gli obiettivi del provvedimento si riferiscono alla prevenzione degli incendi delle strutture e si realizzano attraverso l’applicazione della norma tecnicapresente come allegato nel Decreto.
L’art. 4 del decreto precisa che l’applicazione delle regole tecniche si diversifica a seconda che si tratti di strutture di nuova realizzazione o di strutture esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto* e per le quali si rendano necessari interventi che comportano la loro completa ristrutturazione.
Per queste ultime, se gli interventi comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni titolo I – capo I ** si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, “l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività”.
E a proposito delle nuove attività, con particolare riferimento alle distanze di sicurezza, la norma tecnica prescrive che le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza da altre attività, tenuto conto che queste aree devono essere considerate come zone soggette ad affollamento di persone…. che, in presenza di zone boscate, pinete…, le aree di insediamento devono essere opportunamente distanziate con (adeguate) fasce di protezione…. che, a proposito di misure per l’evacuazione in caso di emergenza, “ da ogni unità abitativa deve essere possibile raggiungere l’area di sicurezza attraverso un sistema di percorsi opportunamente indicati (per le strutture di tipo 3, e cioè con capacità ricettiva superiore a 3000 persone, devono essere previsti almeno 3 varchi di uscita”)… che, a proposito di impianti elettrici,“le aree delle strutture turistiche” devono essere illuminate durante i periodi oscurità…., che, in caso di interruzione dell’energia elettrica, deve essere prevista un’illuminazione sussidiaria…. che i sistemi di illuminazione, allarme, rivelazione, impianti estinzione incendi devono possedere impianti di sicurezza… che i mezzi e gli impianti di estinzione devono essere realizzati ed installati a regola d’arte… che gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente di almeno 34°113Bc… che l’area di insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme acustico…. che deve essere installata la segnaletica di sicurezza conforme al TU 81/08… che l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio deve rispondere ai criteri di cui all’art. 46 del TU 81/08 (… addestramento del personale, registro della sicurezza, istruzioni di sicurezza forniti agli utenti…)
I comma 1 e 2 dell’ art. 6 del decreto ministeriale del 28 febbraio prevedono la presentazione della Scia, la segnalazione certificata di inizio attività (DPR.151/2011, il nuovo regolamento di prevenzione incendi).
Per il comma 3, nei Progetti di nuovi impianti/costruzioni e nei progetti di modifica… che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, si devono indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza del decreto ministeriale del 28 febbraio.
A conclusione dell’approfondimento sull’argomento della sicurezza antincendio, è utile ricordare che nelle aree ricettive in aria aperta, si devono garantire sia la sorveglianza continua durante i periodi di apertura che la presenza del responsabile o delegato e sia la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore di clienti.
* 15 aprile 2014.
** Le disposizioni su: ubicazione (distanze di sicurezza, accesso all’area sistemazione interna), caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco), misure per l’evacuazione in caso di emergenza, servizi tecnologici, mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, impianti di rivelazione, segnalazioni e allarme, segnaletica di sicurezza, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio previste dalla regola tecnica.
Info: decreto 28 febbraio 2014.