È stata aggiornata e integrata la normativa tecnica in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³. Di fatto, con il decreto del 4 marzo, il Ministero dell’Interno, ha dato attuazione al proprio precedente decreto del 14 maggio 2004 che prevede appunto l’aggiornamento delle disposizioni in materia qualora si siano verificate innovazioni tecnologiche.
Così ha preso corpo il nuovo DM con disposizioni che:
- si applicano ai depositi di nuova installazione;
- si applicano ai depositi esistenti al 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso sulla GU in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti;
- non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto reso ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011*.
Di rilievo, la sostituzione del paragrafo 2 (Riferimenti normativi) delle diposizioni generali (Titolo I) che, con la modifica, assume questa forma: “Ai fini dell’applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore:
- UNI EN 12542-Attrezzature e accessori per GPL – Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m³ -Progettazione e fabbricazione.
- UNI EN 14570 -Attrezzature e accessori per GPL -Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra e interrati.
- UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per GPL -Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m³ ”.
Altre modifiche al DM 14.05.2004 riguardano il Titolo II, Installazione, il Titolo III, ”Elementi pericolosi e distanze di sicurezza”, il Titolo V, Mezzi e impianti di estinzione incendi (secondo il nuovo paragrafo 15, gli aggiornamenti comportano che “in prossimità del serbatoio, anche all’esterno della recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 m³ e fino a 5 m³ devono avere carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 m³ devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino a 0,3 m³ deve essere tenuto un solo estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C”).
* È il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi che, all’art. 3, Valutazione dei progetti, prescrive agli enti e i privati…. “di richiedere… al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio”. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
Info:
decreto 4 marzo 2014
DM 04 mar 2014 – Depositi gpl non superiori a 13 mc – Errata corrige (pubblicata dai VV.F. il 26 marzo 2014).