Il 14 giugno, con nota 3760, l’ INAIL ha richiamato le proprie strutture periferiche che “rilascerebbero l’irregolarità contributiva senza aver prima invitato la ditta alla regolarizzazione”, come invece previsto dalla disciplina vigente e come già ribadito dall’Istituto ( circolare n. 22 del 24/3/2011, ndr).
Sul punto, ricorda la nota, l’art. 7, c. 3, del Decreto del Min. del Lavoro del 24.10.2007 ha stabilito che nel caso in cui l’impresa, in sede istruttoria, risulti inadempiente, gli enti previdenziali “prima di emettere il certificato attestante l’irregolarità hanno l’obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni” (*).
L’importanza dell’osservanza delle disposizioni viene sottolineata dall’INAIL in relazione oltretutto al fatto che il rilascio di un DURC irregolare ”ha delle conseguenze rilevanti, soprattutto nel settore degli appalti, in quanto può essere anche causa di risoluzione del contratto”.
Nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante o dall’amministrazione procedente per verifica dell’autodichiarazione prodotta dall’impresa, la regolarità deve sussistere alla data della dichiarazione sostitutiva (con conseguenze, anche penali, in ordine alla falsità di quanto auto dichiarato dalla ditta) e quindi non può ammettersi la regolarizzazione.
(*) L’invito alla regolarizzazione:
- è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso;
- non sospende i termini di rilascio del DURC.